Con la Deliberazione del
Consiglio Comunale n° 27 del 18/12/2008 è stato modificato, con
efficacia a far data dal 01/01/2009 il Regolamento per
l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)
apportando le seguenti variazioni:
a)l
comma 1 dell’art. 8 – Esezioni aggiungere la lettera l) come
segue >> “l) - i fabbricati aventi il requisito della c.d.
“ruralità”purchè soddisfino le condizioni previste dal comma 3
dell’art. 9 del Decreto Legge n. 557 del 30 dicembre 1993,
convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 1994 n.
133, così come modificato dall’art. 2 del D.P.R. n. 139 del 23
marzo 1998 e ss.mm.ii., e dalla Legge n. 222 del 01/12/2007 e
ss.mm.ii”. La relativa esenzione I.C.I. viene applicata, con
effetto per ogni singolo periodo d’imposta, previa relativa
richiesta di esenzione, da formulare per iscritto al Servizio
Tributi dell’Ente entro il 31 gennaio di ogni periodo di
imposta, corredata della necessaria ed aggiornata documentazione
comprovante la legittimità della richiesta della predetta
esenzione. L’esenzione verrà riconosciuta a seguito di relativa
istruttoria del Servizio Tributi, da concludersi entro giorni
trenta dalla ricezione della richiamata richiesta o dalla
ricezione dell’ultimo eventuale aggiornamento documentale
richiesto. L’istruttoria sarà formalmente comunicata dal
Servizio Tributi al richiedente.”;
b) alla lettera c) del comma
1 dell’art. 17 – Abitazione principale e sue pertinenze al posto
delle parole “da cittadino italiano residente all’estero a
condizione che non risulti locata” sostituire con “da cittadino
italiano residente all’estero il cui status potrà essere
documentato con onere a carico del contribuente o con
l’iscrizione all’AIRE ovvero da certificato di cittadinanza
italiana o da equipollente certificazione qualora ammessa ai
sensi di legge a condizione che non risulti locata”.
c) alla lettera c) del comma 2
dell’art. 17 – Abitazione Principale e sue Pertinenze aggiungere
dopo le parole “…. che la occupano quale loro abitazione
principale” le parole “purché risulti regolarmente
accatastata, subordinatamente e successivamente alla richiesta
dell’attribuzione delle relative agevolazioni I.C.I., corredata
da una dichiarazione sostitutiva contenente a pena di
esclusione:
-
Identificazione
dell’immobile con la indicazione della destinazione ad uso
abitativo;
-
Durata della
cessione;
-
Identificazione del
proprietario e dei parenti a cui vengono ceduti le abitazioni;
-
Impegno di almeno
una delle parti interessate nel comunicare entro trenta giorni
ogni eventuale variazione alla predetta cessione;