Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 18/12/2008 è stato modificato, con efficacia a far data dal 01/01/2009  il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) apportando le seguenti variazioni:

 a)l comma 1 dell’art. 8 – Esezioni aggiungere la lettera l) come segue >> “l) - i fabbricati aventi il requisito della c.d. “ruralità”purchè soddisfino le condizioni previste dal comma 3 dell’art. 9 del Decreto Legge n. 557 del 30 dicembre 1993, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 1994 n. 133, così come modificato dall’art. 2 del D.P.R. n. 139 del 23 marzo 1998 e ss.mm.ii., e dalla Legge n. 222 del 01/12/2007 e ss.mm.ii”. La relativa esenzione I.C.I. viene applicata, con effetto per ogni singolo periodo d’imposta, previa relativa richiesta di esenzione, da formulare per iscritto al Servizio Tributi dell’Ente entro il 31 gennaio di ogni periodo di imposta, corredata della necessaria ed aggiornata documentazione comprovante la legittimità della richiesta della predetta esenzione. L’esenzione verrà riconosciuta a seguito di relativa istruttoria del Servizio Tributi, da concludersi entro giorni trenta dalla ricezione della richiamata richiesta o dalla ricezione dell’ultimo eventuale aggiornamento documentale richiesto. L’istruttoria sarà formalmente comunicata dal Servizio Tributi al richiedente.”;

b)  alla lettera c) del comma 1 dell’art. 17 – Abitazione principale e sue pertinenze al posto delle parole “da cittadino italiano residente all’estero a condizione che non risulti locata” sostituire con “da cittadino italiano residente all’estero il cui status potrà essere documentato con onere a carico del contribuente o con l’iscrizione all’AIRE ovvero da certificato di cittadinanza italiana o da equipollente certificazione qualora ammessa ai sensi di legge a condizione che non risulti locata”.

c) alla lettera c) del comma 2 dell’art. 17 – Abitazione Principale e sue Pertinenze aggiungere dopo le parole “…. che la occupano quale loro abitazione principale le parole “purché risulti regolarmente accatastata, subordinatamente e successivamente alla richiesta dell’attribuzione delle relative agevolazioni I.C.I., corredata da una dichiarazione sostitutiva contenente a pena di esclusione:

-         Identificazione dell’immobile con la indicazione della destinazione ad uso abitativo;

-         Durata della cessione;

-         Identificazione del proprietario e dei parenti a cui vengono ceduti le abitazioni;

-         Impegno di almeno una delle parti interessate nel comunicare entro trenta giorni ogni eventuale variazione alla predetta cessione;